Entrano in vigore le norme che disciplinano l’utilizzo degli additivi e delle sostanze gassose, usate soprattutto da alcuni chef nella cosiddetta cucina molecolare o, come dicono in molti, cibi in provetta. E’ stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza recante ‘Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore nel settore della ristorazione‘. Vi forniamo qui di seguito il testo dell’ordinanza, che però riguarda solamente gli addetti alla ristorazione e non le industrie produttrici.
MISURE URGENTI IN MERITO ALLA TUTELA DELLA SALUTE DEL CONSUMATORE NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
  Visto l’art. 650 del codice penale;
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283,  sulla  disciplina  igienica della produzione e della vendita delle sostanze  alimentari  e  delle
bevande;
  Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive modificazioni;
  Vista la  legge  13  novembre  2009,  n.  172,  che  istituisce  il Ministero della salute;
  Visto il regolamento (CE) 178/2002 del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, che stabilisce i principi e  i  requisiti  generali  della legislazione  alimentare,  istituisce  l’Autorita’  europea  per   la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo  della  sicurezza alimentare;
  Visto il regolamento (CE) 852/2004 del  Parlamento  Europeo  e  del Consiglio, sull’igiene dei prodotti alimentari;
  Visto il regolamento (CE) 853/2004 del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di  igiene  per gli alimenti di origine animale;
  Visto il regolamento (CE) 882/2004 del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio relativo ai controlli  ufficiali  intesi  a  verificare  la conformita’ alla normativa in materia di mangimi e  alimenti  e  alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
  Visto il regolamento (CE) 1333/2008 del Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari;
  Visto il decreto del Ministro della salute  27  febbraio  1996,  n. 209, e successive  modificazioni,  concernente  la  disciplina  degli additivi  alimentari  consentiti  nella   preparazione   e   per   la conservazione delle sostanze alimentari;
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in  materia  di sicurezza alimentare e applicazione dei  regolamenti  comunitari  nel medesimo settore;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e  successive modificazioni, concernente l’etichettatura,  la  presentazione  e  la pubblicita’ dei prodotti alimentari;
  Visto, in particolare, il decreto  legislativo  n.  114  del  2006, concernente l’attuazione delle direttive 2003/89/CE e  2005/63/CE  in materia di  indicazione  degli  ingredienti  contenuti  nei  prodotti alimentari;
  Visto l’ordinanza del Ministro  della  salute  recante:  «Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti  alimentari  su  aree pubbliche» del 3 aprile 2002;
  Visto il decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,  concernente l’attuazione dell’art. 1 della legge n. 123 del 2007  in  materia  di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e successive modifiche e integrazioni;
  Considerato che l’Autorita’  sanitaria,  nell’ambito  di  controlli effettuati nel settore della ristorazione ha accertato la presenza  e l’utilizzazione di additivi e miscele di additivi etichettati in modo non conforme alla normativa vigente in materia e, comunque,  in  modo tale da poter costituire un rischio per la salute pubblica;
  Acquisito il parere dell’Istituto superiore  di  sanita’,  espresso nella seduta del 9 giugno prot. n. ISS 29577/SVSA-AL.222.;
  Considerato  che  l’impiego  degli  additivi  alimentari  non  deve indurre in errore i consumatori;
  Considerato, in particolare, che  l’assenza  delle  istruzioni  per l’uso  sull’etichetta  degli  additivi,  delle  miscele  di  additivi alimentari e ingredienti impiegati nella ristorazione puo’ comportare un rischio per i consumatori con esigenze dietetiche particolari;
  Considerato che l’impiego degli additivi alimentari deve presentare vantaggi e benefici per i consumatori;
  Considerato che i richiamati motivi di urgenza  non  consentono  la preventiva  notifica  alla  Commissione  dell’Unione  europea   della presente norma, ai sensi della direttiva 98/34/CE  e  in  particolare l’art. 9, paragrafo 7;
  Ritenuto necessario introdurre  disposizioni  urgenti  nel  settore della  ristorazione  con  particolare  riguardo  alla  detenzione   e all’impiego di additivi e miscele di additivi alimentari; 
Ordina:
Art. 1
  1. A chiunque operi nel settore della ristorazione e’ fatto divieto di detenere e di impiegare additivi e miscele di additivi  alimentari per i quali la normativa vigente ha stabilito campi e dosi massime di impiego, fatto salvo l’impiego di edulcoranti, a condizione  che  sia garantita la corretta informazione.
  2. L’impiego, da parte degli  operatori  di  cui  al  comma  1,  di additivi alimentari e loro miscele, per i quali la normativa  vigente non  ha  stabilito  campi  e  dosi  massime,  e’  assoggettato   alle disposizioni dell’art. 5 del regolamento  (CE)  n.  852/2004  nonche’ all’obbligo di informazione del consumatore.
  3. A chiunque operi nel settore della ristorazione e’ fatto divieto di detenere e di impiegare sostanze in  forma  gassosa  ad  eccezione degli additivi alimentari di cui al comma 2, fermo restando le  norme vigenti in materia di tutela  della  salute  e  della  sicurezza  nei luoghi di lavoro. 
Art. 2
  1. Chiunque operi nel settore della ristorazione deve assicurare la corretta informazione ai consumatori sull’aggiunta di additivi  e  di miscele  di  additivi  nelle  preparazioni  alimentari  dallo  stesso effettuate.
  2. Chiunque operi nel settore della ristorazione deve informare  il consumatore sull’eventuale presenza di allergeni di  cui  al  decreto legislativo n. 114 del 2006, di cui alle premesse, negli  additivi  e miscele di additivi impiegati.
  3.  Le  informazioni  di  cui  al  comma  1  devono   essere   rese immediatamente disponibili a richiesta dell’Autorita’ sanitaria.
  La presente ordinanza ha validita’ sino  al  31  dicembre  2010  e, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.
    Roma, 29 gennaio 2010
					
In pratica non si vieta un bel nulla, ma il ristoratore dovrà solo specificare, giustamente, quali prodotti usa. Inoltre si parla di sostanze gassose vietate… ma se il riferimento era all’azoto, forse la martini non sa che l’azoto é LIQUIDO, poi si trasforma in gassoso, poi…