Etichette prodotti agroalimentari in dirittura d’arrivo

di Redazione 39 views0

 Il ddl per l’etichettatura obbligatoria dell’origine dei prodotti alimentari approda giovedì prossimo all’Aula della Camera. E’ ormai per così dire “in dirittura d’arrivo” per il ministro dell’Agricoltura Giancarlo Galan anche se dovrà fare un altro passaggio al Senato. Si tratta di un testo molto atteso per tutti gli operatori del settore che hanno a cuore la difesa del made in Italy sui mercati nazionali ed esteri.
Il provvedimento 2260, già approvato dall’Assemblea di Montecitorio a febbraio e poi rimandato in commissione Agricoltura, è stato licenziato venerdì scorso dalla medesima commissione, stralciato dal ddl che conteneva varie misure, dalla competitività delle imprese, alle agevolazioni per le zone svantaggiate, così come l’aveva presentato l’allora ministro Luca Zaia. Oggi viaggia alleggerito, con soli 7 articoli e comprende essenzialmente le parti sulla tracciabilità e l’etichetta d’origine.

Il ddl sulle atichette dell’origine alimentare
Il disegno di legge riveste particolare importanza sotto il profilo di una corretta informazione ai cittadini in materia di sicurezza aliemntare perché introdurrà l’obbligo di segnalare in etichetta anche l’eventuale utilizzazione di organismi geneticamente modificati (Ogm), in conformità alla normativa comunitaria in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale, in altre parole dal campo allo scaffale del supermercato.

Contro le frodi alimentari
Un testo che si pone l’obiettivo di combattere le frodi alimentari, il cosiddetto ‘italian sounding’ in quanto impone l’obbligo di indicare il luogo d’origine o di provenienza per tutti i prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati.
Inoltre “per i prodotti alimentari non trasformati, l’indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda – recita il secondo comma – il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti”.
Il terzo ed il quarto comma stabiliscono invece, che la definizione delle modalità per l’indicazione obbligatoria e l’individuazione delle filiere agroalimentari e dei prodotti alimentari soggetti all’obbligo dell’indicazione avvengono attraverso decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico.

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