Allarme cani: dopo gli ultimi incidenti è caccia al “cane killer”

di Redazione 168 views0

 Dopo gli ultimi episodi di cronaca che avevano per protagonisti i cani, l’ enfatizzazione dei media sta scatenando l’ allarme nei confronti dei cani randagi. Ma, per legge, i cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso strutture apposite non possono essere soppressi e non possono essere destinati alla sperimentazione. Lo prevede la Legge 281 del 14 agosto 1991 definita “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo“.

VIETATO SOPPRIMERE I CANI
Nello stesso testo si precisa che i cani “ricoverati nelle strutture”, “possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità”. Sempre secondo la 281 sono le regioni che devono disciplinare con propria legge l’ istituzione dell’ anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali”, nonché adottare un programma di prevenzione al randagismo.

COSA DICE IL CODICE PENALE
Il codice penale, da parte sua, con l’ articolo 544 bis sui “delitti contro il sentimento per gli animali”, prevede che “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi“. In base poi al DPR 320 del ’54, regolamento di polizia veterinaria, si prevede che i cani che hanno morso e sono stati catturati restino in osservazione nei canili per 10 giorni al solo fine della verifica antirabbica.

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