Conto energia: lo scambio sul posto

di Redazione 90 views1

 Dedichiamo ancora un po’ d’ attenzione al Conto Energia, cercando di sviscerare gli aspetti più importanti (e spesso più ignoti) di questa forma di contratto.

LO SCAMBIO SUL POSTO
Con il termine scambio sul posto si intende il servizio erogato dall’ impresa distributrice competente nell’ ambito territoriale, in cui è ubicato l’ impianto, che consiste nell’ operare un saldo annuo tra l’ energia elettrica immessa in rete dall’ impianto medesimo e l’ energia elettrica prelevata dalla rete. In poche parole consente, in generale, di immettere in rete l’ energia elettrica prodotta ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi.
È possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell’ energia elettrica scambiata con la rete coincidono. Il servizio di scambio sul posto sarà regolato su base economica dal GSE in forma di contributo associato alla valorizzazione a prezzi di mercato dell’ energia scambiata con la rete. La disciplina si applica dal 1° gennaio 2009 ai soggetti richiedenti che abbiano la disponibilità o la titolarità di:
* Impianti di produzione da cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino a 200 kW;
* Impianti di produzione da fonti rinnovabili fino a 20 kW (tra i quali rientrano gli impianti di produzione fotovoltaici). La Finanziaria 2008 ha esteso a 200 kW la potenza massima fino a cui gli impianti alimentati a fonti rinnovabili potranno accedere allo scambio sul posto. Gli impianti entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2008 possono accedere al servizio di scambio sul posto nel limite massimo di 200 kW.

IL CONTRIBUTO PER LO SCAMBIO SUL POSTO
Il GSE riconosce un contributo, a favore dell’ utente dello scambio, che si configura come ristoro di una parte degli oneri sostenuti per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Ai fini del calcolo del contributo, da determinarsi su base annuale solare, viene presa in considerazione:
* la quantità di energia elettrica scambiata con la rete (l’ ammontare minimo tra energia immessa e prelevata dalla rete nel periodo di riferimento);
* il controvalore in Euro dell’ energia elettrica immessa in rete;
* il valore in Euro dell’ onere di prelievo sostenuto per l’ approvvigionamento dell’ energia prelevata dalla rete, suddiviso in onere energia e onere servizi.

In particolare il contributo erogato dal GSE all’ utente dello scambio, prevede:
* il ristoro dell’ onere servizi limitatamente all’ energia scambiata con la rete;
* il riconoscimento del valore minimo tra l’ onere energia e il controvalore in Euro dell’ energia elettrica immessa in rete.
Nel caso in cui il controvalore dell’ energia immessa in rete risultasse superiore all’ onere energia sostenuto dall’ utente dello scambio, il saldo relativo viene registrato a credito dell’ utente medesimo che potrà utilizzarlo per compensare l’ onere energia degli anni successivi.

I VANTAGGI DELLO SCAMBIO SUL POSTO
Il servizio di scambio sul posto consente ad un cliente di utilizzare i servizi di rete per “immagazzinare” l’ energia elettrica immessa quando non ci sono necessità di consumo e di ri-prelevarla dalla rete quando gli serve.
Lo scambio sul posto comporta pertanto il venir meno del costo di acquisto dell’ energia elettrica per una quantità pari a quella prodotta dall’ impianto (sia la quota auto-consumata immediatamente sia la quota immessa in rete e ri-prelevata successivamente).
Lo scambio sul posto è alternativo alla vendita di energia elettrica: pertanto, nell’ ambito dello scambio, le immissioni di energia in rete non possono essere vendute. L’ energia elettrica immessa in rete e non consumata nell’anno di riferimento costituisce un credito, in termini di energia ma non in termini economici, che può essere utilizzato nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Al termine dei tre anni successivi, l’ eventuale credito residuo viene annullato. Tale quantità di energia elettrica immessa in rete e mai consumata non può essere pagata poiché nell’ambito della disciplina dello scambio sul posto non è consentita la vendita.
Pertanto lo scambio sul posto presenta vantaggi qualora, su base triennale, il consumo di energia elettrica risulti mediamente pari o superiore alla produzione. In caso contrario sarebbe consigliabile scegliere, anziché lo scambio sul posto, la vendita di energia elettrica.

I RUOLI DI CHI EFFETTUA LO SCAMBIO SUL POSTO
Il soggetto che richiede l’ applicazione del servizio di scambio sul posto viene considerato, dal punto di vista del sistema elettrico, come un cliente finale, libero o vincolato, e non come un produttore. Pertanto tale soggetto non è tenuto alla stipula dei contratti necessari per poter immettere energia nella rete, né a pagare/ricevere i corrispettivi normalmente previsti per i produttori. Tale soggetto è invece tenuto alla stipula dei normali contratti previsti per i clienti finali e alla relativa regolazione economica. A decorrere dal 13 febbraio 2006 (data di entrata in vigore della delibera n.28/06) il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto può essere sia un cliente libero che un cliente vincolato.

UN PREMIO PER L’ EFFICIENZA ENERGETICA
Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all’ interno o asservite a unità immobiliari di edifici, è prevista l’ applicazione di un premio aggiuntivo abbinato all’ esecuzione di interventi che conseguono una riduzione del fabbisogno energetico degli edifici. Tale premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa, pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e certificata. In tutti i casi, compresa la reiterazione di interventi che conseguono ulteriori riduzioni del fabbisogno di energia, il premio non supererà la percentuale del 30% della tariffa riconosciuta alla data di entrata in esercizio degli impianti. Il premio spetta altresì, nella misura del 30% qualora le predette unità immobiliari o edifici siano stati completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione, un valore limite di fabbisogno di energia annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio o unità immobiliari, inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni (311/06).
Qualora il soggetto responsabile, successivamente all’ ammissione al premio, decida di non avvalersi del servizio di scambio sul posto, verrà meno il diritto al riconoscimento del premio a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione del contratto di scambio.

Fonte: AGI

Commenti (1)

  1. Cari “scambiatori sul posto” con la legge che ha istituito il GSE è assolutamente non conveniente effettuare lo scambio sul posto.
    L’energia immessa viene pagata con la quotazione del mercato elettrico:
    varia da 0.06 € a kw/h a 0.12 €kw/h a seconda del giorno e dell’orario di immissione.
    Con il sistema di conguagli effettuati dal gestore (ENEL) il prezzo variava da 0.18a 0.28€ kw/h.
    Questo significa che il tempo di rientro del costo dell’impianto passa da 8 a 24 anni.
    Ovvero quando prelevi dalla rete paghi il costo dell’energia e del trasporto mentre quando immetti ti rimborsano (alla luce della nuova legge) solo il costo dell’energia.
    Dov’è finita l’incentivazione a realizzare lo scambio sul posto?

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